Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 5, c. 1 e 4
Obblighi normativi
Documenti
Modalità e tipologie di accesso civico
L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Amministrazione Trasparente e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della Trasparenza.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito sopraindicato e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.
Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria devono essere inoltrate al Segretario Comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(RPCT)
Dott. Giovanni Andrea ParrinelloLa richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito sopraindicato e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.
Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria devono essere inoltrate al Segretario Comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(RPCT)
I recapiti per contattarlo sono i seguenti:
Accesso civico "generalizzato" (FOIA)
Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
Le modalità di presentazione sono:
- a mezzo posta o fax presso gli uffici comunali, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
- per via telematica agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati;
- Nello specifico:
- sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
- trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
- sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.
Le istanze devono contenere dell’eventuale domicilio digitale eletto dal richiedente, oppure del Codice Fiscale dello stesso per permettere all'Amministrazione la verifica del possesso del domicilio digitale sul sito INAD, ai sensi di quanto previsto dalla nota prot. n. 150 del 13/06/2023 dell’Ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale del Ministero dell’Interno.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città per esprimersi.
Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione della Città di approvazione dell’accesso.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, entro 30 giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.
In alternativa avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Trasparenza è possibile proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010 entro 30 giorni o, in alternativa, al Difensore Civico Regionale.
E' previsto un ulteriore atto di accesso detto "Accesso Documentale". Tale atto, scaricabile tramite collegamento ipertestuale, è stato redatto in forma anonima, il che consente all'interlocutore di compilare i campi in base alle esigenze specifiche proprie del caso, allegando la documentazione richiesta elencata nel modulo.
Ultimo aggiornamento pagina: 23/07/2026 12:31:38
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.